IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche
e integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato
approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e
integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale
30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura
delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e
integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e
integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi,
delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata
legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina
specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi,
sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non
superiore a 7,5 joule;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n.
422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto
applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a
gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili "erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule";
Rilevata la necessità di definire con apposito regolamento ed in
conformità ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la
compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe
sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore
a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformità alle indicazioni
contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre, 5
ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 27-12/A-7
in data 19 luglio 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i
cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata
all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità
offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente
il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e
sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o
trasportare altre sostanze o materiali.
Art. 2.
Verifica di conformità
1. La produzione e l'importazione delle armi di cui
all'articolo 1 è subordinata alla preventiva verifica di conformità
da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi.
2. La verifica di conformità è effettuata sulla base dei
disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla
base dei prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve
essere indirizzata al Ministero dell'interno, ufficio per
l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza -
Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve
contenere le indicazioni relative alle generalità, se persona fisica
e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del
produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonché le
caratteristiche dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati
in cui essa è prodotta o da cui è importata, calibro, numero delle
canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento
e ogni altra particolarità strutturale dell'arma. Il richiedente dovrà
precisare se intende produrre o importare l'arma, indicandone in
quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e
fotografie relativi all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione
autenticata del richiedente a norma dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata
all'origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val
Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto
necessario, è effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda
devono essere indicate le generalità della persona incaricata
dell'esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente
richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformità sono comunicate
al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120
giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione
per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresì chiunque
detenga le armi di cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa
contenuta nel presente regolamento.
Art. 3.
Immatricolazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i
segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di
iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Art. 4.
Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 è apposto dal produttore o
dall'importatore, dopo la verifica di conformità, uno specifico
punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova,
che ne certifica l'energia cinetica entro il limite consentito; sulle
armi con separato punzone è apposto il numero della verifica di
conformità attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi
coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono
chiedere l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco
nazionale di prova.
Art. 5.
Fabbricazione ed importazione
1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui
all'articolo 1 sono soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo
31 del regio decreto n. 773/1931. L'importazione è altresì soggetta
al disposto di cui all'articolo 12, comma primo, della legge n.
110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per
fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite
dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
Art. 6.
Esportazione
1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1
deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da
cui le armi sono spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla,
modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto
dell'esportazione.
3. Per la sola matricola è possibile effettuare l'avviso
all'atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene
rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al
comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorità di pubblica
sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.
Art. 7.
C e s s i o n e
1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui
all'articolo 1 è consentita a coloro che sono titolari
dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista
dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel
registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio
decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall'articolo 54 del
regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione,
persona o ditta con la quale l'operazione è compiuta, specie,
contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute e modalità
con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identità
personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da
soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui
all'articolo 1, purché avvengano con scrittura privata tra soggetti
maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a
termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto
dell'articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto
delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. E' fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui
all'articolo 1.
Art. 8.
Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non è
sottoposta all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio
decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla
detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10,
comma sesto, della legge n. 110/1975.
Art. 9.
P o r t o
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposto
ad autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza
giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni
pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 è consentito
esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti
maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in
poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.
Art. 10.
Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere
effettuato usando la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in
custodia.
Art. 11.
Parti d'arma
1. Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano
parti di arma comune da sparo.
Definizione
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di
modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il
funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od
equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti
singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della
camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a
miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
Art. 13.
Immatricolazione e verifica di funzionamento
1. Alle armi di cui all'articolo 12 si applicano le
disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 110/1975, commi primo,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del
riferimento all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da
sparo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui
all'articolo 11 della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento
delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute
nell'articolo 12; a tal fine, ove ritenuto necessario, può avvalersi
della consulenza dell'esperto di cui all'articolo 32, comma nono,
della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero,
sono sottoposti a cura dell'importatore alla verifica di funzionamento
da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. E'
vietata l'importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a
verifica del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di
conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi.
Art. 14.
P o r t o
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 12 è sottoposto
alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.
Art. 15.
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano
applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e
11.